L'art. 625-ter c.p.p., attraverso il quale il legislatore nel 2014 aveva introdotto l'istituto della rescissione del giudicato nell'ordito codicistico, aveva presentato alcuni inconvenienti, il primo dei quali costituito dall'attribuzione alla Corte di cassazione, da tempo assediata da carichi di lavoro eccessivi, della competenza funzionale a verificare l'eventuale violazione dei presupposti per procedere in absentia nei confronti dell'imputato. La L. n. 103/2017, oltre a rimediare a tale stortura, attribuendo più opportunamente alla Corte di appello la competenza a decidere sulla richiesta di rescissione del giudicato, ha precisato alcuni aspetti riguardanti le modalità di presentazione dell'atto introduttivo e le forme di trattazione del procedimento, che nella originaria previsione erano rimasti privi di specifica disciplina.
La rescissione del giudicato
diddi
2017-01-01
Abstract
L'art. 625-ter c.p.p., attraverso il quale il legislatore nel 2014 aveva introdotto l'istituto della rescissione del giudicato nell'ordito codicistico, aveva presentato alcuni inconvenienti, il primo dei quali costituito dall'attribuzione alla Corte di cassazione, da tempo assediata da carichi di lavoro eccessivi, della competenza funzionale a verificare l'eventuale violazione dei presupposti per procedere in absentia nei confronti dell'imputato. La L. n. 103/2017, oltre a rimediare a tale stortura, attribuendo più opportunamente alla Corte di appello la competenza a decidere sulla richiesta di rescissione del giudicato, ha precisato alcuni aspetti riguardanti le modalità di presentazione dell'atto introduttivo e le forme di trattazione del procedimento, che nella originaria previsione erano rimasti privi di specifica disciplina.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.