Per effetto delle modifiche contenute nella riforma Orlando, la partecipazione a distanza non riguarderà più soltanto gli imputati in vinculis per taluno dei delitti indicati nell'art. 51, comma 3 bis, nell'art. 407, comma 2, lett. a), n. 4) e le persone ammesse a programmi o misure di protezione; il giudice potrà infatti disporre tale particolare modalità di partecipazione dell'imputato al processo anche qualora sussistano ragioni di sicurezza, il dibattimento sia di particolare complessità ovvero sia necessario evitare ritardi nel suo svolgimento. Da "eccezione alla regola", l'Istituto si è sostanzialmente trasformato in "eccezione come regola".

Videoconferenze e partecipazione dell'imputato al dibattimento

Alessandro Diddi
2018-01-01

Abstract

Per effetto delle modifiche contenute nella riforma Orlando, la partecipazione a distanza non riguarderà più soltanto gli imputati in vinculis per taluno dei delitti indicati nell'art. 51, comma 3 bis, nell'art. 407, comma 2, lett. a), n. 4) e le persone ammesse a programmi o misure di protezione; il giudice potrà infatti disporre tale particolare modalità di partecipazione dell'imputato al processo anche qualora sussistano ragioni di sicurezza, il dibattimento sia di particolare complessità ovvero sia necessario evitare ritardi nel suo svolgimento. Da "eccezione alla regola", l'Istituto si è sostanzialmente trasformato in "eccezione come regola".
2018
imputato,dibattimento,videoconferenza
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.11770/319470
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