In materia di disciplina generale del procedimento amministrativo l’idea di fondo che scaturisce dall’art. 29 della legge n. 241 del 1990, così come modificata dalla legge n.15 del 2005 è quella che lo Stato non è abilitato a disciplinare – e quindi governare – in maniera autonoma l’intero ordinamento amministrativo. Il procedimento amministrativo o la disciplina generale dell’azione amministrativa non sono, infatti, affidati alla competenza legislativa esclusiva dello Stato così come si è previsto per la giustizia amministrativa. Il lavoro vuole si propone di analizzare se e in che misura la soluzione scelta dal legislatore appaia ragionevole nel suo voler contemperare l’esigenza di assicurare una unitarietà di garanzie a tutti i cittadini e quella di rispettare il disposto costituzionale sulla esistenza di una pluralità di soggetti titolari di competenze normative, in particolare Regioni ed Enti Locali. Come accade per altri ambiti materiali disciplinati nell’art. 117 Cost., il problema principale risiede, infatti, nell’individuazione concreta degli spazi di intervento normativo riservati, rispettivamente allo Stato e alle Regioni. Tale questione appare rilevante soprattutto con riferimento alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali (LEP) quali principi di garanzia del cittadino nei confronti della Pubblica Amministrazione.

Le garanzie per il cittadino nei riguardi della Pubblica Amministrazione tra riparto di competenze, livelli essenziali delle prestazioni e principio di buon andamento

ALBINO, Luca
2012-01-01

Abstract

In materia di disciplina generale del procedimento amministrativo l’idea di fondo che scaturisce dall’art. 29 della legge n. 241 del 1990, così come modificata dalla legge n.15 del 2005 è quella che lo Stato non è abilitato a disciplinare – e quindi governare – in maniera autonoma l’intero ordinamento amministrativo. Il procedimento amministrativo o la disciplina generale dell’azione amministrativa non sono, infatti, affidati alla competenza legislativa esclusiva dello Stato così come si è previsto per la giustizia amministrativa. Il lavoro vuole si propone di analizzare se e in che misura la soluzione scelta dal legislatore appaia ragionevole nel suo voler contemperare l’esigenza di assicurare una unitarietà di garanzie a tutti i cittadini e quella di rispettare il disposto costituzionale sulla esistenza di una pluralità di soggetti titolari di competenze normative, in particolare Regioni ed Enti Locali. Come accade per altri ambiti materiali disciplinati nell’art. 117 Cost., il problema principale risiede, infatti, nell’individuazione concreta degli spazi di intervento normativo riservati, rispettivamente allo Stato e alle Regioni. Tale questione appare rilevante soprattutto con riferimento alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali (LEP) quali principi di garanzia del cittadino nei confronti della Pubblica Amministrazione.
2012
9788854840225
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.11770/167766
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