Is punishment permissible? Or, on the other hand, how is it possible to protect the innocent from violence? These are questions that evoke one of a number of rather awkward inevitabilities: the necessity to punish someone who has committed a crime. Arguing against more radical theories, according to which the very legitimacy itself of the penal code is put up for discussion, this article affirms that there is a limit to the demythicization of the punishment: “Punishment is neither an idol of destruction nor a law of idolatry.” (Ricoeur). The article will present (1) a discussion of penal justice in Kant in order to show that this German philosopher did not demonstrate that the response to a criminal act necessarily entails a mechanism (principally) retributive (ius talionis). Then it reveals (2) an alternative path to retribution: the preventive conception of punishment. By way of orientating itself toward the issue of prevention, the article expands upon the category of rehabilitation as a regulatory principle of the penal code. To take distance from the system of retribution means constructing a strategy that knows how to anticipate forms of empowering the condemned that may be able to act as a form a compensation in respect to the victim and society. By moving in the direction of rehabilitation, the sanction acts as form of intervention, asking from the author of the crime’s willingness to accept modes of recompositioning the break, modes imposed by the juridical system in its role as a third party.

E’ lecito punire? Può la società, lo stato privare della propria libertà un individuo che ha commesso un delitto? E,d’altra parte, come proteggere l’innocente dalla violenza? Domande che evocano una delle necessità più penose che l’umanità da sempre ha dovuto affrontare: punire chi ha commesso un delitto. Confrontandosi con le posizioni che, in passato, hanno messo in discussione la legittimità stessa del codice penale, l’articolo assume una posizione più avveduta sostenendo che c’è un limite alla demitizzazione della pena: “La pena non è né un idolo da distruggere né una legge da idolatrare” (Ricoeur). Non potendo accettare la negazione teorica del nesso delitto-pena, l’articolo ha l’obbiettivo di mantenere la memoria di questa esigenza antica, ponendola all’interno di una logica nuova. Allo scopo, viene presenta (1) una discussione della giustizia penale in Kant per affermare che il filosofo di Koenigsberg non ha dimostrato che la risposta ad un crimine implichi necessariamente un meccanismo (principalmente) retributivo. Viene esposta poi (2) una via diversa rispetto al retributivismo – la via preventiva - nella consapevolezza delle difficoltà che si incontrano quando si consegna la soluzione dei conflitti più gravi ad una concezione retributiva della pena. Orientandosi verso la prevenzione, l’articolo elabora la categoria della ripresa (Soeren Kierkegaard) come principio regolativo del diritto penale. Evadere dal retributivismo significa costruire una strategia che sappia prevedere forme di attivazione del condannato che possano portare ad una riparazione nei confronti dell’offeso e della società. Nella direzione della ripresa, la sanzione interviene per chiedere all’autore del reato la disponibilità ad accettare forme di ricomposione della frattura, forme imposte dall’ordinamento giuridico in qualità di terzo.

Aporie del diritto penale in Kant. Un'alternativa allo ius talionis

FALCIONI, Daniela
2010-01-01

Abstract

Is punishment permissible? Or, on the other hand, how is it possible to protect the innocent from violence? These are questions that evoke one of a number of rather awkward inevitabilities: the necessity to punish someone who has committed a crime. Arguing against more radical theories, according to which the very legitimacy itself of the penal code is put up for discussion, this article affirms that there is a limit to the demythicization of the punishment: “Punishment is neither an idol of destruction nor a law of idolatry.” (Ricoeur). The article will present (1) a discussion of penal justice in Kant in order to show that this German philosopher did not demonstrate that the response to a criminal act necessarily entails a mechanism (principally) retributive (ius talionis). Then it reveals (2) an alternative path to retribution: the preventive conception of punishment. By way of orientating itself toward the issue of prevention, the article expands upon the category of rehabilitation as a regulatory principle of the penal code. To take distance from the system of retribution means constructing a strategy that knows how to anticipate forms of empowering the condemned that may be able to act as a form a compensation in respect to the victim and society. By moving in the direction of rehabilitation, the sanction acts as form of intervention, asking from the author of the crime’s willingness to accept modes of recompositioning the break, modes imposed by the juridical system in its role as a third party.
2010
978-88-5750-247-2
E’ lecito punire? Può la società, lo stato privare della propria libertà un individuo che ha commesso un delitto? E,d’altra parte, come proteggere l’innocente dalla violenza? Domande che evocano una delle necessità più penose che l’umanità da sempre ha dovuto affrontare: punire chi ha commesso un delitto. Confrontandosi con le posizioni che, in passato, hanno messo in discussione la legittimità stessa del codice penale, l’articolo assume una posizione più avveduta sostenendo che c’è un limite alla demitizzazione della pena: “La pena non è né un idolo da distruggere né una legge da idolatrare” (Ricoeur). Non potendo accettare la negazione teorica del nesso delitto-pena, l’articolo ha l’obbiettivo di mantenere la memoria di questa esigenza antica, ponendola all’interno di una logica nuova. Allo scopo, viene presenta (1) una discussione della giustizia penale in Kant per affermare che il filosofo di Koenigsberg non ha dimostrato che la risposta ad un crimine implichi necessariamente un meccanismo (principalmente) retributivo. Viene esposta poi (2) una via diversa rispetto al retributivismo – la via preventiva - nella consapevolezza delle difficoltà che si incontrano quando si consegna la soluzione dei conflitti più gravi ad una concezione retributiva della pena. Orientandosi verso la prevenzione, l’articolo elabora la categoria della ripresa (Soeren Kierkegaard) come principio regolativo del diritto penale. Evadere dal retributivismo significa costruire una strategia che sappia prevedere forme di attivazione del condannato che possano portare ad una riparazione nei confronti dell’offeso e della società. Nella direzione della ripresa, la sanzione interviene per chiedere all’autore del reato la disponibilità ad accettare forme di ricomposione della frattura, forme imposte dall’ordinamento giuridico in qualità di terzo.
giustizia penale; Kant; concezione retributiva
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.11770/169446
 Attenzione

Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo

Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact