Il saggio si propone di approfondire il ruolo assegnabile al rilievo della finalizzazione di un regime civilistico alla tutela e alla promozione di interessi esistenziali della persona umana, là dove sia in questione l’individuazione di diritti e doveri delle parti consequenziali a fatti accaduti in pendenza di un mutamento normativo. Preliminarmente, si delinea l’articolato apparato valutativo, il quale si desume configurando il diritto intertemporale nel prisma del canone della ragionevolezza costituzionale. Da un simile quadro complessivo si desume la correttezza di due impianti decisori, ad alto impatto innovativo, concernenti specificamente le norme dettate in favore della persona umana. Il primo di questi ragionamenti applicativi consiste nel ritenere che sia invocabile una presunzione di ragionevolezza dell’efficacia (anche) per il passato dei regimi, i quali risultano preordinati all’attuazione di profili essenziali della personalità umana. L’altra soluzione operativa, così conseguita, si esplica nel riconoscere l’attitudine dell’efficacia retroattiva delle norme sopravvenute a determinare una rimodulazione (addirittura) dei c.dd. rapporti esauriti, là dove una simile disciplina dei fatti anteriori si riveli necessaria per la salvaguardia di diritti fondamentali della persona.
Il diritto intertemporale tra interessi esistenziali e norme patrimoniali
MAISTO, Filippo
2013-01-01
Abstract
Il saggio si propone di approfondire il ruolo assegnabile al rilievo della finalizzazione di un regime civilistico alla tutela e alla promozione di interessi esistenziali della persona umana, là dove sia in questione l’individuazione di diritti e doveri delle parti consequenziali a fatti accaduti in pendenza di un mutamento normativo. Preliminarmente, si delinea l’articolato apparato valutativo, il quale si desume configurando il diritto intertemporale nel prisma del canone della ragionevolezza costituzionale. Da un simile quadro complessivo si desume la correttezza di due impianti decisori, ad alto impatto innovativo, concernenti specificamente le norme dettate in favore della persona umana. Il primo di questi ragionamenti applicativi consiste nel ritenere che sia invocabile una presunzione di ragionevolezza dell’efficacia (anche) per il passato dei regimi, i quali risultano preordinati all’attuazione di profili essenziali della personalità umana. L’altra soluzione operativa, così conseguita, si esplica nel riconoscere l’attitudine dell’efficacia retroattiva delle norme sopravvenute a determinare una rimodulazione (addirittura) dei c.dd. rapporti esauriti, là dove una simile disciplina dei fatti anteriori si riveli necessaria per la salvaguardia di diritti fondamentali della persona.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.