La normativa penale a tutela dell’ambiente non ha dato, sinora, buona prova di effettività. Essa si è incentrata per gran parte su un modello meramente prevenzionistico, al cui interno l’interesse protetto non è stato individuato in un bene afferrabile, bensì in mere rationes. Occorre invece circoscrivere il concetto di ambiente penalmente rilevante, in una visione antropocentrica costituzionalmente orientata alla protezione concreta delle sin-gole matrici di species. Quanto alle tecniche di tutela, la ricerca tende a dimostrare l’impraticabilità del modello del pericolo astratto/presunto, ritenendolo in contrasto non solo col principio di offensività, ma anche con quelli di proporzione e di presunzione d’innocenza. Si propone, perciò, l’adeguamento delle fattispecie attraverso un’interpretazione metatestuale costituzionalmente orientata, secondo un modello ‘bifronte’ che da un lato preservi le prerogative della pubblica amministrazione e, dall’altro, consenta al giudice l’accertamento in concreto quantomeno del pericolo mediante, semmai, delle presunzioni semplici, senza alcuna inversione dell’onere probatorio. Tale ‘arricchimento’ per via interpretativa si ritiene essere conforme alle più accreditate tecniche ermeneutiche ed essendo di natura ‘endogena’ sembra sottrarsi alla violazione del princi-pio di legalità, facendo propendere, tra più opzioni interpretative plausibili, verso quella più favorevole. Preso atto della verosimile ineffettività e simbolicità anche della recente riforma che ha introdotto nel codice penale nuovi delitti contro l’ambiente, il delineato modello potrebbe essere utilizzato anche in prospettiva de lege ferenda.
Effettività e tecniche di tutela nel diritto penale dell’ambiente
CATERINI, Mario
2017-01-01
Abstract
La normativa penale a tutela dell’ambiente non ha dato, sinora, buona prova di effettività. Essa si è incentrata per gran parte su un modello meramente prevenzionistico, al cui interno l’interesse protetto non è stato individuato in un bene afferrabile, bensì in mere rationes. Occorre invece circoscrivere il concetto di ambiente penalmente rilevante, in una visione antropocentrica costituzionalmente orientata alla protezione concreta delle sin-gole matrici di species. Quanto alle tecniche di tutela, la ricerca tende a dimostrare l’impraticabilità del modello del pericolo astratto/presunto, ritenendolo in contrasto non solo col principio di offensività, ma anche con quelli di proporzione e di presunzione d’innocenza. Si propone, perciò, l’adeguamento delle fattispecie attraverso un’interpretazione metatestuale costituzionalmente orientata, secondo un modello ‘bifronte’ che da un lato preservi le prerogative della pubblica amministrazione e, dall’altro, consenta al giudice l’accertamento in concreto quantomeno del pericolo mediante, semmai, delle presunzioni semplici, senza alcuna inversione dell’onere probatorio. Tale ‘arricchimento’ per via interpretativa si ritiene essere conforme alle più accreditate tecniche ermeneutiche ed essendo di natura ‘endogena’ sembra sottrarsi alla violazione del princi-pio di legalità, facendo propendere, tra più opzioni interpretative plausibili, verso quella più favorevole. Preso atto della verosimile ineffettività e simbolicità anche della recente riforma che ha introdotto nel codice penale nuovi delitti contro l’ambiente, il delineato modello potrebbe essere utilizzato anche in prospettiva de lege ferenda.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.