Il lavoro affronta il tema della funzionalizzazione dell’attività amministrativa di diritto privato attraverso l’analisi della causa e del programma negoziale, elementi analizzati in riferimento alla distinzione fra gratuità ed onerosità, partendo dall’analisi di tre fattispecie (le convenzioni non onerose di cui all’art. 20, d.lgs. n. 50/2016; gli affidamenti al volontariato dei servizi di trasporto in ambulanza d’urgenza ed emergenza; gli affidamenti degli appalti di servizi di ingegneria e architettura in una dimensione di “onerosità in senso debole”). La criticità che si tenta di affrontare riguarda il coordinamento della relazione giuridica fra la parte pubblica e quella privata, che appare soffrire di una sorta di separazione su due piani funzionali legati alle peculiarità dei soggetti coinvolti, contro l’evidenza sia logica che giuridica dell’unicità del programma negoziale e della funzione concreta, per di più condivisa, per quanto risultante di un fascio di interessi differenti. Gli interrogativi riguardano, fra l’altro, la funzione dell’elemento patrimoniale e della budgetary efficiency (un possibile nuovo principio che emerge da recente riflessione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea) nella c.d. “amministrazione per contratti”, nella prospettiva di un diverso modo di fare dell’amministrazione, ma anche di un diverso modo di essere dei privati rispetto alla cura degli interessi generali.
FUNZIONE AMMINISTRATIVA E CAUSA NEGOZIALE NEI CONTRATTI PUBBLICI NON ONEROSI
D'Alessandro Daniele
2018-01-01
Abstract
Il lavoro affronta il tema della funzionalizzazione dell’attività amministrativa di diritto privato attraverso l’analisi della causa e del programma negoziale, elementi analizzati in riferimento alla distinzione fra gratuità ed onerosità, partendo dall’analisi di tre fattispecie (le convenzioni non onerose di cui all’art. 20, d.lgs. n. 50/2016; gli affidamenti al volontariato dei servizi di trasporto in ambulanza d’urgenza ed emergenza; gli affidamenti degli appalti di servizi di ingegneria e architettura in una dimensione di “onerosità in senso debole”). La criticità che si tenta di affrontare riguarda il coordinamento della relazione giuridica fra la parte pubblica e quella privata, che appare soffrire di una sorta di separazione su due piani funzionali legati alle peculiarità dei soggetti coinvolti, contro l’evidenza sia logica che giuridica dell’unicità del programma negoziale e della funzione concreta, per di più condivisa, per quanto risultante di un fascio di interessi differenti. Gli interrogativi riguardano, fra l’altro, la funzione dell’elemento patrimoniale e della budgetary efficiency (un possibile nuovo principio che emerge da recente riflessione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea) nella c.d. “amministrazione per contratti”, nella prospettiva di un diverso modo di fare dell’amministrazione, ma anche di un diverso modo di essere dei privati rispetto alla cura degli interessi generali.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.