Sin dal diritto romano absentia domini e utiliter coeptum svolgono una funzione essenziale nella disciplina della negotiorum gestio, perché ritenuti indispensabili per il perfezionarsi dello schema gestorio, per la giustificazione dell’intervento e per la salvaguardia del principio d’intangibilità della sfera giuridica. Da ciò la convinzione, avallata dalla lettera dell’art. 2031, co. 2, secondo cui l’art. 2028 c.c. sia norma eccezionale. A diversa conclusione si giunge se, preso atto che la intangibilità della sfera giuridica non è un dogma, si ammette la doverosità di un comportamento funzionale alla realizzazione di interessi primari o alla soddisfazione di esigenze sociali. Muta il concetto di absentia, che potrà riguardare ipotesi d’irreperibilità o incapacità del dominus e ipotesi in cui non si vogliano o possano curare i propri interessi, viene meno il carattere di eccezionalità della norma e il principio di solidarietà diviene limite interno alle situazioni soggettive di gestore e dominus, sicché absentia domini e utiliter coeptum, pur continuando a rivestire funzione centrale nella disciplina della negotiorum gestio, potranno assumere un significato utile a superarne l’attuale tipizzazione.

Negotiorum Gestio come espressione del principio di Solidarietà nell’amministrazione di interessi altrui

francesco torchia
2025-01-01

Abstract

Sin dal diritto romano absentia domini e utiliter coeptum svolgono una funzione essenziale nella disciplina della negotiorum gestio, perché ritenuti indispensabili per il perfezionarsi dello schema gestorio, per la giustificazione dell’intervento e per la salvaguardia del principio d’intangibilità della sfera giuridica. Da ciò la convinzione, avallata dalla lettera dell’art. 2031, co. 2, secondo cui l’art. 2028 c.c. sia norma eccezionale. A diversa conclusione si giunge se, preso atto che la intangibilità della sfera giuridica non è un dogma, si ammette la doverosità di un comportamento funzionale alla realizzazione di interessi primari o alla soddisfazione di esigenze sociali. Muta il concetto di absentia, che potrà riguardare ipotesi d’irreperibilità o incapacità del dominus e ipotesi in cui non si vogliano o possano curare i propri interessi, viene meno il carattere di eccezionalità della norma e il principio di solidarietà diviene limite interno alle situazioni soggettive di gestore e dominus, sicché absentia domini e utiliter coeptum, pur continuando a rivestire funzione centrale nella disciplina della negotiorum gestio, potranno assumere un significato utile a superarne l’attuale tipizzazione.
2025
978-88-495-5794-7
diritto romano; absentia domini; utiliter coeptum; negotiorum gestio; schema gestorio; intangibilità sfera giuridica; art. 2031; art. 2028; interessi primari; esigenze sociali; incapacità; principio di solidarietà
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.11770/382621
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