This essay demonstrates that the requirements to consider a promise legally binding must be established taking into account the conflict between the Civil Code and the lex mercatoria. The Civil Code rules will be always applied when the act concerns a “common” relationship. In such circumstances the promise is lawful, only if the economic operation is “named” by italian law. On the contrary, the lex mercatoria must be invoked in the field of the market relationships. In such cases the promise can be judged as immediately binding, also if it achieves an economic operation unknown by italian law (ad ex.: letter of patronage; bonds; etc.).

Questo saggio dimostra che le condizioni per l’immediata vincolatività delle promesse unilaterali devono essere individuate in base al concorso tra legge ordinaria e lex mercatoria. Le regole della legge ordinaria si applicano nei rapporti comuni. In simili circostanze la promessa produce direttamente effetti obbligatori, soltanto se l’operazione economica è “nominata” da una disposizione di legge. La lex mercatoria si presta ad essere richiamata con riferimento ai rapporti di mercato. In simili ipotesi la promessa può essere reputata immediatamente vincolante, anche se realizza un’operazione economica ignorata dal legislatore nazionale (ad es., lettere di patronage, bonds, etc.).

Tipicità delle promesse unilaterali e concorso tra legge ordinaria e lex mercatoria

MAISTO, Filippo
2012-01-01

Abstract

This essay demonstrates that the requirements to consider a promise legally binding must be established taking into account the conflict between the Civil Code and the lex mercatoria. The Civil Code rules will be always applied when the act concerns a “common” relationship. In such circumstances the promise is lawful, only if the economic operation is “named” by italian law. On the contrary, the lex mercatoria must be invoked in the field of the market relationships. In such cases the promise can be judged as immediately binding, also if it achieves an economic operation unknown by italian law (ad ex.: letter of patronage; bonds; etc.).
2012
Questo saggio dimostra che le condizioni per l’immediata vincolatività delle promesse unilaterali devono essere individuate in base al concorso tra legge ordinaria e lex mercatoria. Le regole della legge ordinaria si applicano nei rapporti comuni. In simili circostanze la promessa produce direttamente effetti obbligatori, soltanto se l’operazione economica è “nominata” da una disposizione di legge. La lex mercatoria si presta ad essere richiamata con riferimento ai rapporti di mercato. In simili ipotesi la promessa può essere reputata immediatamente vincolante, anche se realizza un’operazione economica ignorata dal legislatore nazionale (ad es., lettere di patronage, bonds, etc.).
Promesse unilaterali; Tipicità; Lex mercatoria
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.11770/133724
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