Being in need does not coincide with being in a state of need. The former regards status civitatis, while the second damages the “minimum subsistence figure,” breaks the threshold of poverty, and does not distinguish between citizen and foreigner. The ordinary lawmaker has no power to deny the person the essential content of the inviolable rights of humankind; the struggle against poverty and social exclusion draws no distinction between citizen and foreigner, between stateless and refugee, between the able-bodied and those unfit for work. The concept of primum vivere deinde philosophari recognizes the primacy of the practical reason of life. The illegal immigrant fit for work and indigent due to his state of need, neither refugee nor recipient of subsidiary protection, benefits from the prerogatives of status personae. For the illegal immigrant, the statute to which the human person is entitled gives rise to juridical duties of social integration. These include assistance for work, education, care, food, and shelter.

Lo stato di bisogno non coincide con lo stato di necessità. Il primo attiene allo status civitatis il secondo lede il «minimo vitale», infrange la soglia di povertà e non distingue il cittadino dallo straniero. Il legislatore ordinario non ha il potere di negare alla persona il contenuto essenziale dei diritti inviolabili dell’uomo; il contrasto alla povertà e all’esclusione sociale non distingue il cittadino dallo straniero, l’apolide dal rifugiato, l’abile dall’inabile al lavoro. Il primum vivere deinde philosophari riconosce primazia alla ragion pratica della vita. L’immigrato irregolare abile al lavoro e indigente per stato di necessità, né profugo né destinatario di protezione sussidiaria, beneficia delle prerogative dello status personae. Lo statuto riconosciuto alla persona umana richiede per l’immigrato irregolare l’insorgenza dei doveri giuridici di integrazione sociale. Tra essi l’avvio al lavoro, all’istruzione, alle cure, al vitto e ricetto.

L’accesso degli immigrati ai diritti fondamentali e sociali in Italia e nell’Unione Europea [Immigrants’ Access to the Fundamental and Social Rights in Italy and Europe]

CATERINI, Enrico
2015-01-01

Abstract

Being in need does not coincide with being in a state of need. The former regards status civitatis, while the second damages the “minimum subsistence figure,” breaks the threshold of poverty, and does not distinguish between citizen and foreigner. The ordinary lawmaker has no power to deny the person the essential content of the inviolable rights of humankind; the struggle against poverty and social exclusion draws no distinction between citizen and foreigner, between stateless and refugee, between the able-bodied and those unfit for work. The concept of primum vivere deinde philosophari recognizes the primacy of the practical reason of life. The illegal immigrant fit for work and indigent due to his state of need, neither refugee nor recipient of subsidiary protection, benefits from the prerogatives of status personae. For the illegal immigrant, the statute to which the human person is entitled gives rise to juridical duties of social integration. These include assistance for work, education, care, food, and shelter.
2015
Lo stato di bisogno non coincide con lo stato di necessità. Il primo attiene allo status civitatis il secondo lede il «minimo vitale», infrange la soglia di povertà e non distingue il cittadino dallo straniero. Il legislatore ordinario non ha il potere di negare alla persona il contenuto essenziale dei diritti inviolabili dell’uomo; il contrasto alla povertà e all’esclusione sociale non distingue il cittadino dallo straniero, l’apolide dal rifugiato, l’abile dall’inabile al lavoro. Il primum vivere deinde philosophari riconosce primazia alla ragion pratica della vita. L’immigrato irregolare abile al lavoro e indigente per stato di necessità, né profugo né destinatario di protezione sussidiaria, beneficia delle prerogative dello status personae. Lo statuto riconosciuto alla persona umana richiede per l’immigrato irregolare l’insorgenza dei doveri giuridici di integrazione sociale. Tra essi l’avvio al lavoro, all’istruzione, alle cure, al vitto e ricetto.
stato di bisogno; stato di necessità; diritto al lavoro
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.11770/135314
 Attenzione

Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo

Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact