The crisis currently affecting the principle of political representation mostly relates to an increasing deterioration of the relationship between voters and elected representatives. The Italian experience shows that the problem lies in the phenomenon of vote-buying and in connection and dependence of elected representatives towards business elites or, even worse, criminal organizations. The present study examines (also through a compared analyses of the most advanced western democracies) the body of current rules regulating the incompatibility and, above all, the ineligibility in order to identify the most crucial elements that shall define the principle of political representation in its core connotations. The parameters that shall inspire the rules regulating the ineligibility to the elective office will be identified within the Italian Constitution. In this regard, in the Italian Constitution there are different rules regulating passive and active voting right and, in particular, it establishes a lower degree of guarantees granted to the passive voting right. This is further confirmed by the presence of a set of constitutional rules establishing the instrumental nature of the “right to be elected”. As a matter of example, we recall that Article 51 of the Italian Constitution enables the Parliament to set all the “requirements” to join the elective office. Likewise, we also recall that Article 54 of the Constitution establishes that the holder of a representative office shall always act, in the execution of its mandate, with “discipline” and “honor”.

La attuale crisi del principio di rappresentanza politica si riconnette, essenzialmente, al progressivo degrado del rapporto elettorale. Per restare al caso italiano i mali maggiori sono quelli che derivano dal “voto di scambio” nonché dal collegamento e dalla dipendenza degli eletti nei confronti delle élites affaristiche o, peggio, affaristico-criminali. Il presente lavoro intende analizzare criticamente, anche alla luce degli apporti provenienti da alcune democrazie avanzate, la vigente disciplina in materia di ineleggibilità, incompatibilità e, soprattutto, incandidabilità. Ciò al fine di individuare i punti di criticità e i possibili rimedi attraverso i quali restituire al principio in parola la sua originaria dignità. E’, ovviamente, all’interno della Costituzione che occorre rinvenire i parametri cui la legge deve ispirarsi nel disciplinare, in particolare, la incandidabilità. Ed è alla luce delle norme costituzionali che può facilmente desumersi la differenziabilità dell’elettorato passivo rispetto a quello attivo e il diverso (e minore) grado di tutela del primo rispetto all’altro. Ciò si evince dalla presenza di una serie di norme che presuppongono la natura strumentale del “diritto ad essere eletti”, quali, innanzi tutto, gli artt. 51 e 54, Cost. Il primo abilita la legge a fissare i “requisiti” necessari all’accesso alle cariche elettive. Il secondo impone che il mandato elettivo si svolga nel rispetto del duplice canone, ivi enunciato, della “disciplina” e dell’“onore”.

Il principio di rappresentanza politica tra progressivo decadimento ed esigenze di rivisitazione

STANCATI, Paolo
2015-01-01

Abstract

The crisis currently affecting the principle of political representation mostly relates to an increasing deterioration of the relationship between voters and elected representatives. The Italian experience shows that the problem lies in the phenomenon of vote-buying and in connection and dependence of elected representatives towards business elites or, even worse, criminal organizations. The present study examines (also through a compared analyses of the most advanced western democracies) the body of current rules regulating the incompatibility and, above all, the ineligibility in order to identify the most crucial elements that shall define the principle of political representation in its core connotations. The parameters that shall inspire the rules regulating the ineligibility to the elective office will be identified within the Italian Constitution. In this regard, in the Italian Constitution there are different rules regulating passive and active voting right and, in particular, it establishes a lower degree of guarantees granted to the passive voting right. This is further confirmed by the presence of a set of constitutional rules establishing the instrumental nature of the “right to be elected”. As a matter of example, we recall that Article 51 of the Italian Constitution enables the Parliament to set all the “requirements” to join the elective office. Likewise, we also recall that Article 54 of the Constitution establishes that the holder of a representative office shall always act, in the execution of its mandate, with “discipline” and “honor”.
2015
La attuale crisi del principio di rappresentanza politica si riconnette, essenzialmente, al progressivo degrado del rapporto elettorale. Per restare al caso italiano i mali maggiori sono quelli che derivano dal “voto di scambio” nonché dal collegamento e dalla dipendenza degli eletti nei confronti delle élites affaristiche o, peggio, affaristico-criminali. Il presente lavoro intende analizzare criticamente, anche alla luce degli apporti provenienti da alcune democrazie avanzate, la vigente disciplina in materia di ineleggibilità, incompatibilità e, soprattutto, incandidabilità. Ciò al fine di individuare i punti di criticità e i possibili rimedi attraverso i quali restituire al principio in parola la sua originaria dignità. E’, ovviamente, all’interno della Costituzione che occorre rinvenire i parametri cui la legge deve ispirarsi nel disciplinare, in particolare, la incandidabilità. Ed è alla luce delle norme costituzionali che può facilmente desumersi la differenziabilità dell’elettorato passivo rispetto a quello attivo e il diverso (e minore) grado di tutela del primo rispetto all’altro. Ciò si evince dalla presenza di una serie di norme che presuppongono la natura strumentale del “diritto ad essere eletti”, quali, innanzi tutto, gli artt. 51 e 54, Cost. Il primo abilita la legge a fissare i “requisiti” necessari all’accesso alle cariche elettive. Il secondo impone che il mandato elettivo si svolga nel rispetto del duplice canone, ivi enunciato, della “disciplina” e dell’“onore”.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.11770/139952
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