La legge costituzionale n. 1 del 1999, com'è noto, nel modificare l'art.122 Cost. sancisce che il sistema di elezione ed i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi. Con tale disposizione, dunque, si attribuisce alla potestà legislativa regionale la materia elettorale, accanto alla quale si affiancano la disciplina della forma di governo - il cui paradigma, per come suggerito dal legislatore costituzionale di riforma, si incentra sull'elezione diretta del Presidente della regione -, nonché il rafforzamento dell'autonomia statutaria per le regioni ordinarie; si registra, in definitiva, un tendenziale favor in direzione del rafforzamento dell'esecutivo regionale a detrimento dell’organo della rappresentanza politica, ossia del Consiglio regionale. In tema di sistemi elettorali delle regioni di diritto comune, accanto alla richiamata normativa costituzionale, deve tuttavia considerarsi un’ampia cornice di riferimento che attualmente comprende la legge n. 108/1968, la legge n.43/1995, nonché da ultimo la legge n. 165/2004, ed inoltre l'art 5, co. 1,della legge cost. n. 1/1999, applicabile fino alla vigenza dei nuovi statuti regionali e delle nuove leggi elettorali. In riferimento a tale ultimo aspetto si consideri, peraltro, la più recente giurisprudenza del giudice costituzionale in materia, ove, in particolare, con la sentenza n. 196/2003 la Corte sottolinea come esistano margini ristretti all'esercizio della competenza legislativa concorrente regionale in materia elettorale qualora il procedimento statutario non risulti concluso, benché in via di principio al legislatore regionale non sembra preclusa la strada del recepimento della legge statale n. 108/1968 e successive modifiche ed integrazioni, la cui tecnica appunto esprime una modalità di esercizio della potestà legislativa regionale, di cui all'art. 122, 1 co., Cost., e comunque nel rispetto dei principi fondamentali di cui alla legge n. 165/2004. La riflessione quindi si incentra sull’analisi dei principi statali in materia di ineleggibilità e potestà legislativa regionale (di cui all’art. 2 della l. n. 165/2004, in attuazione dell'art.122 , co. 1, Cost.) e della legislazione statale di principio in tema di incompatibilità e la potestà elettorale regionale (di cui all'art. 3 della l. n. 165/2004, in attuazione dell'art. 122,co. 1, Cost.), e infine considerare la disciplina delle cause ostative connesse all’ineleggibilità e all’incompatibilità in alcune legislazioni elettorali regionali.
L'ineleggibilità e l'incompatibilità tra potestà elettorale regionale e legge statale di principi
PUZZO, Fernando
2006-01-01
Abstract
La legge costituzionale n. 1 del 1999, com'è noto, nel modificare l'art.122 Cost. sancisce che il sistema di elezione ed i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi. Con tale disposizione, dunque, si attribuisce alla potestà legislativa regionale la materia elettorale, accanto alla quale si affiancano la disciplina della forma di governo - il cui paradigma, per come suggerito dal legislatore costituzionale di riforma, si incentra sull'elezione diretta del Presidente della regione -, nonché il rafforzamento dell'autonomia statutaria per le regioni ordinarie; si registra, in definitiva, un tendenziale favor in direzione del rafforzamento dell'esecutivo regionale a detrimento dell’organo della rappresentanza politica, ossia del Consiglio regionale. In tema di sistemi elettorali delle regioni di diritto comune, accanto alla richiamata normativa costituzionale, deve tuttavia considerarsi un’ampia cornice di riferimento che attualmente comprende la legge n. 108/1968, la legge n.43/1995, nonché da ultimo la legge n. 165/2004, ed inoltre l'art 5, co. 1,della legge cost. n. 1/1999, applicabile fino alla vigenza dei nuovi statuti regionali e delle nuove leggi elettorali. In riferimento a tale ultimo aspetto si consideri, peraltro, la più recente giurisprudenza del giudice costituzionale in materia, ove, in particolare, con la sentenza n. 196/2003 la Corte sottolinea come esistano margini ristretti all'esercizio della competenza legislativa concorrente regionale in materia elettorale qualora il procedimento statutario non risulti concluso, benché in via di principio al legislatore regionale non sembra preclusa la strada del recepimento della legge statale n. 108/1968 e successive modifiche ed integrazioni, la cui tecnica appunto esprime una modalità di esercizio della potestà legislativa regionale, di cui all'art. 122, 1 co., Cost., e comunque nel rispetto dei principi fondamentali di cui alla legge n. 165/2004. La riflessione quindi si incentra sull’analisi dei principi statali in materia di ineleggibilità e potestà legislativa regionale (di cui all’art. 2 della l. n. 165/2004, in attuazione dell'art.122 , co. 1, Cost.) e della legislazione statale di principio in tema di incompatibilità e la potestà elettorale regionale (di cui all'art. 3 della l. n. 165/2004, in attuazione dell'art. 122,co. 1, Cost.), e infine considerare la disciplina delle cause ostative connesse all’ineleggibilità e all’incompatibilità in alcune legislazioni elettorali regionali.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.