L’art. 2367 u.c. c.c. in materia di convocazione assembleare e l’intenzione del legislatore della riforma di svuotare il ruolo dell’assemblea. Possibili interpretazioni dell’art. 2367 u.c. e conseguente individuazione delle materie per le quali è ancora consentito ai soci richiedere la convocazione dell’assemblea o l’integrazione dell’ordine del giorno. La direttiva 2007/36/CE rafforza il ruolo dell’assemblea delle società quotate; i poteri di iniziativa dei soci non possono incontrare limiti diversi dal quorum di capitale sociale. Il recepimento in Italia con d.lgs. 27 gennaio 2010 n. 27 e la conseguente interpretazione dell’art. 2367 u.c. c.c. per le società quotate. Casi di applicazione e conclusioni: il potere di iniziativa dei soci diventa un diritto nelle società quotate finalizzato al buon governo societario
I poteri di iniziativa assembleare degli azionisti
BRUNO, Sabrina
2010-01-01
Abstract
L’art. 2367 u.c. c.c. in materia di convocazione assembleare e l’intenzione del legislatore della riforma di svuotare il ruolo dell’assemblea. Possibili interpretazioni dell’art. 2367 u.c. e conseguente individuazione delle materie per le quali è ancora consentito ai soci richiedere la convocazione dell’assemblea o l’integrazione dell’ordine del giorno. La direttiva 2007/36/CE rafforza il ruolo dell’assemblea delle società quotate; i poteri di iniziativa dei soci non possono incontrare limiti diversi dal quorum di capitale sociale. Il recepimento in Italia con d.lgs. 27 gennaio 2010 n. 27 e la conseguente interpretazione dell’art. 2367 u.c. c.c. per le società quotate. Casi di applicazione e conclusioni: il potere di iniziativa dei soci diventa un diritto nelle società quotate finalizzato al buon governo societarioI documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.