Nel 1988 la Corte costituzionale aveva dichiarato l’illegittimità del divieto per l’imputato di citare nel giudizio penale l’assicuratore per i danni da circolazione stradale. Sembrava una decisione storica che avrebbe potuto essere applicata ai tanti casi in cui all’imputato è preclusa la citazione, consentita alla parte civile, dei terzi civilmente responsabili per il fatto a lui contestato. La giurisprudenza successiva, tuttavia, ha mantenuto ben saldo il principio che il dictum contenuto nella sentenza del 1988 non avrebbe potuto essere applicato a casi diversi da quello preso in considerazione e a distanza di 20 anni la Corte costituzionale ha ribadito il proprio orientamento rigoroso in riferimento ad un’ipotesi (l’assicurazione obbligatoria per i rischi professionali) molto simile a quello che aveva dato luogo alla iniziale apertura. Le numerose perplessità che l’impostazione della Corte fanno emergere aprono un interrogativo di più ampio respiro, vale a dire la sostenibilità di un sistema che consente la tutela degli interessi civili nel processo penale.

La citazione del responsabile civile da parte dell’imputato: ancora una prova della insostenibilità della tutela degli interessi civili nel processo penale

Alessandro Diddi
2018-01-01

Abstract

Nel 1988 la Corte costituzionale aveva dichiarato l’illegittimità del divieto per l’imputato di citare nel giudizio penale l’assicuratore per i danni da circolazione stradale. Sembrava una decisione storica che avrebbe potuto essere applicata ai tanti casi in cui all’imputato è preclusa la citazione, consentita alla parte civile, dei terzi civilmente responsabili per il fatto a lui contestato. La giurisprudenza successiva, tuttavia, ha mantenuto ben saldo il principio che il dictum contenuto nella sentenza del 1988 non avrebbe potuto essere applicato a casi diversi da quello preso in considerazione e a distanza di 20 anni la Corte costituzionale ha ribadito il proprio orientamento rigoroso in riferimento ad un’ipotesi (l’assicurazione obbligatoria per i rischi professionali) molto simile a quello che aveva dato luogo alla iniziale apertura. Le numerose perplessità che l’impostazione della Corte fanno emergere aprono un interrogativo di più ampio respiro, vale a dire la sostenibilità di un sistema che consente la tutela degli interessi civili nel processo penale.
2018
processo penale,responsabilità civile,terzi interessati
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.11770/291580
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