Nel 1988 la Corte costituzionale aveva dichiarato l’illegittimità del divieto per l’imputato di citare nel giudizio penale l’assicuratore per i danni da circolazione stradale. Sembrava una decisione storica che avrebbe potuto essere applicata ai tanti casi in cui all’imputato è preclusa la citazione, consentita alla parte civile, dei terzi civilmente responsabili per il fatto a lui contestato. La giurisprudenza successiva, tuttavia, ha mantenuto ben saldo il principio che il dictum contenuto nella sentenza del 1988 non avrebbe potuto essere applicato a casi diversi da quello preso in considerazione e a distanza di 20 anni la Corte costituzionale ha ribadito il proprio orientamento rigoroso in riferimento ad un’ipotesi (l’assicurazione obbligatoria per i rischi professionali) molto simile a quello che aveva dato luogo alla iniziale apertura. Le numerose perplessità che l’impostazione della Corte fanno emergere aprono un interrogativo di più ampio respiro, vale a dire la sostenibilità di un sistema che consente la tutela degli interessi civili nel processo penale.
La citazione del responsabile civile da parte dell’imputato: ancora una prova della insostenibilità della tutela degli interessi civili nel processo penale
Alessandro Diddi
2018
Abstract
Nel 1988 la Corte costituzionale aveva dichiarato l’illegittimità del divieto per l’imputato di citare nel giudizio penale l’assicuratore per i danni da circolazione stradale. Sembrava una decisione storica che avrebbe potuto essere applicata ai tanti casi in cui all’imputato è preclusa la citazione, consentita alla parte civile, dei terzi civilmente responsabili per il fatto a lui contestato. La giurisprudenza successiva, tuttavia, ha mantenuto ben saldo il principio che il dictum contenuto nella sentenza del 1988 non avrebbe potuto essere applicato a casi diversi da quello preso in considerazione e a distanza di 20 anni la Corte costituzionale ha ribadito il proprio orientamento rigoroso in riferimento ad un’ipotesi (l’assicurazione obbligatoria per i rischi professionali) molto simile a quello che aveva dato luogo alla iniziale apertura. Le numerose perplessità che l’impostazione della Corte fanno emergere aprono un interrogativo di più ampio respiro, vale a dire la sostenibilità di un sistema che consente la tutela degli interessi civili nel processo penale.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.