Il concetto di asilante (art. 10 cost.) è più ampio di quello di rifugiato. Bisogna distinguere coloro che scelgono di appartenere ad una comunità di elezione da quanti vi approdano per uno stato di necessità. I primi sono destinatari dei processi di integrazione che conducono alla cittadinanza (art. 3 cost.). I secondi sono destinatari del «minimo vitale» di cui all’art. 2 cost. La norma del primo approdo non distingue i due scopi predetti. La protezione umanitaria è propria del «minimo vitale». Essa non può essere né speciale né eccezionale. Contiene la clausola generale «umanitaria». La legge non può mutare lo jus involontarium. La protezione umanitaria attua il principio personalista che il legislatore non può ridurre.
La protezione «umanitaria» e l’interpretazione «sistematica»
caterini e
2019-01-01
Abstract
Il concetto di asilante (art. 10 cost.) è più ampio di quello di rifugiato. Bisogna distinguere coloro che scelgono di appartenere ad una comunità di elezione da quanti vi approdano per uno stato di necessità. I primi sono destinatari dei processi di integrazione che conducono alla cittadinanza (art. 3 cost.). I secondi sono destinatari del «minimo vitale» di cui all’art. 2 cost. La norma del primo approdo non distingue i due scopi predetti. La protezione umanitaria è propria del «minimo vitale». Essa non può essere né speciale né eccezionale. Contiene la clausola generale «umanitaria». La legge non può mutare lo jus involontarium. La protezione umanitaria attua il principio personalista che il legislatore non può ridurre.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.