Dopo aver focalizzato i punti essenziali della disciplina dell’ergastolo, l’articolo espone criticamente l’evoluzione della giurisprudenza sia della Corte europea dei diritti dell’uomo, sia della Corte costituzionale fino alle più recenti pronunce in tema, evidenziandone luci ed ombre. L’Autore offre poi argomenti contrari alla legittimità dell’ergastolo in ogni sua forma e non solo in quella c.d. ostativa, proponendo de lege ferenda – in alternativa alla scelta costituzionalmente più coerente di eliminare tout court l’ergastolo – la possibilità di far seguire alla pena detentiva per i fatti più gravi, una misura di sicurezza per i soli detenuti di comprovata pericolosità sociale. Uno strumento immaginato come eccezionale rispetto all’ordinarietà della liberazione condizionale, e rimesso all’iniziativa della pubblica accusa in capo alla quale graverebbe l’onere di provare la perdurante pericolosità del condannato, e dove la mancata collaborazione con la giustizia oggi tendenzialmente ostativa alla concessione dei benefici penitenziari, non dovrebbe essere inquadrata né nello schema delle presunzioni assolute, né in quello delle relative, ma nell’ambito delle presunzioni semplici.

L’ergastolo in cammino: da Strasburgo a Roma, passando dallo stato sociale di diritto, sta giungendo al capolinea

MARIO CATERINI
2020-01-01

Abstract

Dopo aver focalizzato i punti essenziali della disciplina dell’ergastolo, l’articolo espone criticamente l’evoluzione della giurisprudenza sia della Corte europea dei diritti dell’uomo, sia della Corte costituzionale fino alle più recenti pronunce in tema, evidenziandone luci ed ombre. L’Autore offre poi argomenti contrari alla legittimità dell’ergastolo in ogni sua forma e non solo in quella c.d. ostativa, proponendo de lege ferenda – in alternativa alla scelta costituzionalmente più coerente di eliminare tout court l’ergastolo – la possibilità di far seguire alla pena detentiva per i fatti più gravi, una misura di sicurezza per i soli detenuti di comprovata pericolosità sociale. Uno strumento immaginato come eccezionale rispetto all’ordinarietà della liberazione condizionale, e rimesso all’iniziativa della pubblica accusa in capo alla quale graverebbe l’onere di provare la perdurante pericolosità del condannato, e dove la mancata collaborazione con la giustizia oggi tendenzialmente ostativa alla concessione dei benefici penitenziari, non dovrebbe essere inquadrata né nello schema delle presunzioni assolute, né in quello delle relative, ma nell’ambito delle presunzioni semplici.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.11770/304048
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