La rilettura e la nuova interpretazione di un frammento di un brano giurisprudenziale, PHeid. lat. 3 consentono di conoscere una nuova testimonianza su un provvedimento innovativo di Settimio Severo in tema di donatio mortis causa. Il provvedimento severiano, già noto da due costituzioni di Severo Alessandro e di Gordiano, e che nel documento di Heidelberg viene definito come quarta severiana, estendeva alle donationes mortis causa il principio della quarta Falcidia: anche in caso di donatio mortis causa, dunque, veniva tutelato l'erede istituito, al quale sarebbe spettato almeno un quarto dell'asse ereditario. L’ipotesi discussa in P.Heid. lat. 3, in definitiva, doveva essere relativa alla dispersione, a seguito di donazioni smodate, della quota dovuta agli eredi. Vengono inoltre affrontati, nel contributo, alcuni quesiti rispetto alla datazione del provvedimento, alla sua ratio e alla possibilità di individuare l'ispiratore della costituzione severiana. L'innovazione severiana sulle dmc non era estranea alla riflessione di Papiniano, testimoniata da alcuni brani giurisprudenziali esaminati nel lavoro, anzi, piuttosto affine: grazie ad essa veniva realizzata un'equità in un duplice senso: più generale, come equiparazione della dmc al regime dei legati e dei fedecommessi, ma anche in concreto, nella realizzazione di equilibri fra volontà del testatore ed oneri ereditari. In considerazione del fatto che Papiniano sarebbe stato segretario a libellis probabilmente dal settembre 194 fino al febbraio 202, cioè già negli anni del principato del solo Settimio Severo, se ne potrebbe dedurre che proprio il giurista possa essere stato l’ispiratore della costituzione di Settimio Severo.

Papiniano perduto? Una nuova testimonianza sull'estensione della lex Falcidia alle donationes mortis causa.

Fara Nasti
2016-01-01

Abstract

La rilettura e la nuova interpretazione di un frammento di un brano giurisprudenziale, PHeid. lat. 3 consentono di conoscere una nuova testimonianza su un provvedimento innovativo di Settimio Severo in tema di donatio mortis causa. Il provvedimento severiano, già noto da due costituzioni di Severo Alessandro e di Gordiano, e che nel documento di Heidelberg viene definito come quarta severiana, estendeva alle donationes mortis causa il principio della quarta Falcidia: anche in caso di donatio mortis causa, dunque, veniva tutelato l'erede istituito, al quale sarebbe spettato almeno un quarto dell'asse ereditario. L’ipotesi discussa in P.Heid. lat. 3, in definitiva, doveva essere relativa alla dispersione, a seguito di donazioni smodate, della quota dovuta agli eredi. Vengono inoltre affrontati, nel contributo, alcuni quesiti rispetto alla datazione del provvedimento, alla sua ratio e alla possibilità di individuare l'ispiratore della costituzione severiana. L'innovazione severiana sulle dmc non era estranea alla riflessione di Papiniano, testimoniata da alcuni brani giurisprudenziali esaminati nel lavoro, anzi, piuttosto affine: grazie ad essa veniva realizzata un'equità in un duplice senso: più generale, come equiparazione della dmc al regime dei legati e dei fedecommessi, ma anche in concreto, nella realizzazione di equilibri fra volontà del testatore ed oneri ereditari. In considerazione del fatto che Papiniano sarebbe stato segretario a libellis probabilmente dal settembre 194 fino al febbraio 202, cioè già negli anni del principato del solo Settimio Severo, se ne potrebbe dedurre che proprio il giurista possa essere stato l’ispiratore della costituzione di Settimio Severo.
2016
Donatio mortis causa; quarta Falcidia; quarta severiana; Papiniano
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.11770/322239
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