L’abrogazione dell’anatocismo bancario - previsto dall’art. 120 comma 2 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, come modificato dall’art. 1, comma 629 della L. 27 dicembre 2013, n. 147 - non ha natura self-executing: in mancanza della deliberazione di attuazione restano valide le clausole anatocistiche previste nei contratti bancari.

La Banca d’Italia conferma l’orientamento di Tribunale di Cosenza, Ordinanza del 27 maggio 2015: in mancanza della delibera di attuazione del CICR, le clausole anatocistiche previste nei contratti bancari sono valide

Giuseppe Percoco
2015-01-01

Abstract

L’abrogazione dell’anatocismo bancario - previsto dall’art. 120 comma 2 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, come modificato dall’art. 1, comma 629 della L. 27 dicembre 2013, n. 147 - non ha natura self-executing: in mancanza della deliberazione di attuazione restano valide le clausole anatocistiche previste nei contratti bancari.
2015
Anatocismo
Anatocismo bancario
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.11770/348789
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