Il saggio affronta il tema dell’impegno a disporre per testamento nell’orizzonte teorico segnato dal pensiero di Mario Allara, con particolare riguardo alla rilevanza che questi accorda al fattore della «spontaneità», elevato a vero e proprio requisito autonomo della «volontà testamentaria» e sistematicamente riflesso nelle previsioni codicistiche relative al divieto di patti successori (art. 1118, comma 2, c.c. abr.) e di testamento congiuntivo (art. 761 c.c. abr.). L’indagine è, quindi, incentrata sul regime giuridico da accordarsi alla «convenzione» ovvero alla «promessa unilaterale» attraverso cui taluno abbia assunto un siffatto impegno, per poi concentrarsi, su quello da riconoscersi al testamento per mezzo del quale ad esso sia stata data esecuzione. Con riguardo a quest’ultimo aspetto, l’occasione è favorevole per proporre una soluzione funzionale alla conservazione dell’atto di ultima volontà, valorizzandone opportunamente i caratteri dell’«unisoggettività» e della «spontaneità» – quest’ultimo riletto in un’accezione oggettivizzata – che lo rendono un atto sempre libero e giuridicamente incoercibile, sí che il testamento «esecutivo» risulti sindacabile solo sul piano dell’errore di diritto ex art. 624, comma 2, c.c. e non già sotto il profilo della violazione del divieto di patti successori ex art. 458 c.c.
L'impegno a disporre per testamento
Pasquale Laghi
2024-01-01
Abstract
Il saggio affronta il tema dell’impegno a disporre per testamento nell’orizzonte teorico segnato dal pensiero di Mario Allara, con particolare riguardo alla rilevanza che questi accorda al fattore della «spontaneità», elevato a vero e proprio requisito autonomo della «volontà testamentaria» e sistematicamente riflesso nelle previsioni codicistiche relative al divieto di patti successori (art. 1118, comma 2, c.c. abr.) e di testamento congiuntivo (art. 761 c.c. abr.). L’indagine è, quindi, incentrata sul regime giuridico da accordarsi alla «convenzione» ovvero alla «promessa unilaterale» attraverso cui taluno abbia assunto un siffatto impegno, per poi concentrarsi, su quello da riconoscersi al testamento per mezzo del quale ad esso sia stata data esecuzione. Con riguardo a quest’ultimo aspetto, l’occasione è favorevole per proporre una soluzione funzionale alla conservazione dell’atto di ultima volontà, valorizzandone opportunamente i caratteri dell’«unisoggettività» e della «spontaneità» – quest’ultimo riletto in un’accezione oggettivizzata – che lo rendono un atto sempre libero e giuridicamente incoercibile, sí che il testamento «esecutivo» risulti sindacabile solo sul piano dell’errore di diritto ex art. 624, comma 2, c.c. e non già sotto il profilo della violazione del divieto di patti successori ex art. 458 c.c.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.