Il saggio affronta il tema della lotta alla corruzione, in via preventiva, nello svolgimento delle pubbliche funzioni e/o nell’esercizio dei servizi pubblici, sotto vari profili. In primo luogo, viene ricostruito il significato del termine corruzione come genus e, partendo dall’etimologia della parola, si arriva a concludere che trattasi, in qualsiasi esperienza specifica, di attività contrarie al buon costume: un concetto-valvola canonizzato, fra l’altro, all’art. 21 Cost. Con riferimento alla problematica che interessa da vicino, l’istituzione dell’ANAC è ricondotta all’ordito del nostro sistema costituzionale che, nel calarsi di nuovo in una dimensione etica, omogenea in parte qua, all’art. 54 impone il dovere di fedeltà alla Repubblica, richiedendo per giunta di esercitare le pubbliche incombenze, con disciplina ed onore. Inoltre, mentre le convenzioni internazionali anti-corruzione ricevono una copertura super-primaria ex art. 117 Cost., nella fattispecie rileva altresì l’antecedente art. 97, che prescrive l’imparzialità e il buon andamento della P.A., ancora una volta a tutela dei boni mores, in un’accezione onnicomprensiva. Da ultimo, nondimeno, si esprimono riserve sulla strutturazione dell’Authority in questione, il cui Consiglio direttivo viene discrezionalmente designato dal Governo, a dispetto della sua formale indipendenza: sicché, non senza paradosso, nella specie può agitarsi lo spettro del conflitto d’interessi, ancorché a livello potenziale.
Il significato giuridico primo ed ultimo della corruzione, nella cura dei pubblici affari (nonché, di conseguenza, nelle misure volte a contrastare il fenomeno)
Marcello Piazza
2023-01-01
Abstract
Il saggio affronta il tema della lotta alla corruzione, in via preventiva, nello svolgimento delle pubbliche funzioni e/o nell’esercizio dei servizi pubblici, sotto vari profili. In primo luogo, viene ricostruito il significato del termine corruzione come genus e, partendo dall’etimologia della parola, si arriva a concludere che trattasi, in qualsiasi esperienza specifica, di attività contrarie al buon costume: un concetto-valvola canonizzato, fra l’altro, all’art. 21 Cost. Con riferimento alla problematica che interessa da vicino, l’istituzione dell’ANAC è ricondotta all’ordito del nostro sistema costituzionale che, nel calarsi di nuovo in una dimensione etica, omogenea in parte qua, all’art. 54 impone il dovere di fedeltà alla Repubblica, richiedendo per giunta di esercitare le pubbliche incombenze, con disciplina ed onore. Inoltre, mentre le convenzioni internazionali anti-corruzione ricevono una copertura super-primaria ex art. 117 Cost., nella fattispecie rileva altresì l’antecedente art. 97, che prescrive l’imparzialità e il buon andamento della P.A., ancora una volta a tutela dei boni mores, in un’accezione onnicomprensiva. Da ultimo, nondimeno, si esprimono riserve sulla strutturazione dell’Authority in questione, il cui Consiglio direttivo viene discrezionalmente designato dal Governo, a dispetto della sua formale indipendenza: sicché, non senza paradosso, nella specie può agitarsi lo spettro del conflitto d’interessi, ancorché a livello potenziale.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.