The Court of Appeal of Rome said that the deadline indicated by articles 58 and 59 of the Anti-Mafia Italian Code for producing documentary evidence is not mandatory, so in the complaint the opponent can still do it. The Court says that the creditor is not obliged to enforce the assets of the guarantors and he is not obliged to take conservative actions in order to be able to get into the liabilities. This note analyses the Court's decision, however it provides a somewhat different interpretation of the rules.

La Corte d’Appello di Roma ritiene che il termine di produzione documentale di cui agli articoli 58 e 59 del Codice Antimafia non sia decadenziale, sicché l’opponente può produrre documenti nuovi anche in sede di reclamo. La Corte ritiene anche che il creditore non debba escutere il patrimonio dei garanti ovvero porre in essere nei loro riguardi azioni conservative per potersi insinuare nel passivo della procedura. Il commento si discosta dalla decisione della Corte fornendo un’interpretazione critica delle norme.

Sulla natura decadenziale o meno del termine di produzione documentale del CAM e sull’onere del creditore di escutere il patrimonio dei garanti prima di chiedere l’insinuazione nel passivo della procedura

percoco giuseppe
2024-01-01

Abstract

The Court of Appeal of Rome said that the deadline indicated by articles 58 and 59 of the Anti-Mafia Italian Code for producing documentary evidence is not mandatory, so in the complaint the opponent can still do it. The Court says that the creditor is not obliged to enforce the assets of the guarantors and he is not obliged to take conservative actions in order to be able to get into the liabilities. This note analyses the Court's decision, however it provides a somewhat different interpretation of the rules.
2024
La Corte d’Appello di Roma ritiene che il termine di produzione documentale di cui agli articoli 58 e 59 del Codice Antimafia non sia decadenziale, sicché l’opponente può produrre documenti nuovi anche in sede di reclamo. La Corte ritiene anche che il creditore non debba escutere il patrimonio dei garanti ovvero porre in essere nei loro riguardi azioni conservative per potersi insinuare nel passivo della procedura. Il commento si discosta dalla decisione della Corte fornendo un’interpretazione critica delle norme.
Produzione di nuovi documenti, Natura decadenziale dei termini, Azione verso i garanti, Buona fede, Condotte opportunistiche dei creditori.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.11770/372997
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