By the transitive property of equality, judicial decisions prepared by a merger clause diverging from the principle of good faith are contrary to the principle of solidarity contemplated by Article 2 of the Constitution and the prohibition of abuse of right. For this reason, the clause is null and void. Systematically, it is appropriate to ascertain the functions and limits of international standardisation of intersubjective claims enforceable in consideration of a contract. Such a reconstruction corresponds to the metaphor of ‘selective’ internationalisation of commercial contracts law.

I teoremi decisori (potenzialmente) attivati da una merger clause, precludendo l’applicazione delle tecniche valutative della buona fede contrattuale (interpretativa, adeguatrice e integrativa), per la proprietà transitiva, si rivelano in contrasto con il principio di solidarietà sociale ed economica ex art. 2 cost. e col divieto di abuso del diritto. Pertanto, risulta corretto, in generale, il ricorso alla formula della nullità della clausola per contrarietà a norma imperativa o, comunque, per illiceità della causa o dell’oggetto. A livello sistematico, acclarata la presenza di resistenze del diritto italiano ad una totale americanizzazione dei contratti, risulta opportuno appurare le funzioni ed i limiti dell’uniformazione internazionale delle pretese intersoggettive giustiziabili in considerazione di un contratto. Si delinea un impianto valutativo corrispondente alla metafora dell’internazionalizzazione ‘selettiva’ della disciplina dei contratti commerciali.

Merger clauses vs buona fede contrattuale

Filippo Maisto
2025-01-01

Abstract

By the transitive property of equality, judicial decisions prepared by a merger clause diverging from the principle of good faith are contrary to the principle of solidarity contemplated by Article 2 of the Constitution and the prohibition of abuse of right. For this reason, the clause is null and void. Systematically, it is appropriate to ascertain the functions and limits of international standardisation of intersubjective claims enforceable in consideration of a contract. Such a reconstruction corresponds to the metaphor of ‘selective’ internationalisation of commercial contracts law.
2025
I teoremi decisori (potenzialmente) attivati da una merger clause, precludendo l’applicazione delle tecniche valutative della buona fede contrattuale (interpretativa, adeguatrice e integrativa), per la proprietà transitiva, si rivelano in contrasto con il principio di solidarietà sociale ed economica ex art. 2 cost. e col divieto di abuso del diritto. Pertanto, risulta corretto, in generale, il ricorso alla formula della nullità della clausola per contrarietà a norma imperativa o, comunque, per illiceità della causa o dell’oggetto. A livello sistematico, acclarata la presenza di resistenze del diritto italiano ad una totale americanizzazione dei contratti, risulta opportuno appurare le funzioni ed i limiti dell’uniformazione internazionale delle pretese intersoggettive giustiziabili in considerazione di un contratto. Si delinea un impianto valutativo corrispondente alla metafora dell’internazionalizzazione ‘selettiva’ della disciplina dei contratti commerciali.
Integrazione del contratto
Diritto contrattuale uniforme
Interpretazione del contratto
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.11770/388498
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