L’atto giuridico di bilancio non costituisce un “affare esclusivo” della tecnica, delle scienze matematiche, economiche, contabili. Esso non è una semplice rappresentazione numerica, bensì un mezzo attraverso cui vengono concretizzate le scelte valoriali di fondo del sistema ordinamentale. Nel tempo in cui viviamo non può negligersi come diverse componenti della realtà sociale siano strettamente dipendenti da un corretto funzionamento dei bilanci. La loro redazione non può che avvenire nel segno del massimo grado di trasparenza ed intellegibilità, tale da consentire ai cives un controllo concreto ed effettivo delle dinamiche economiche in cui sono coinvolti. Gli artt. 2621 e 2622 c.c. sanzionano condotte illecite anche allorquando esse non assurgono a rilievo penale. Siffatti precetti cristallizzano profili d’interesse generale: la falsa rappresentazione che concretamente induce altri in errore nient’altro è che una condotta abusiva perpetrata dal redattore del bilancio che preclude un corretto svolgimento del potere di controllo. Sì che, il tasso elevato di riprovevolezza della condotta legittima un rimedio che superi le soglie della mera risarcibilità. Ciò è altresì giustificabile ad onta della plurioffensività dell’evento lesivo. L’illecito sortisce conseguenze fortemente negative non già sul mero funzionamento della compagine societaria uti singuli considerata, bensì sull’interesse generale al corretto funzionamento del mercato.

La nuova stagione del buon costume e la funzione punitiva del falso in bilancio

serafino madeo
2022-01-01

Abstract

L’atto giuridico di bilancio non costituisce un “affare esclusivo” della tecnica, delle scienze matematiche, economiche, contabili. Esso non è una semplice rappresentazione numerica, bensì un mezzo attraverso cui vengono concretizzate le scelte valoriali di fondo del sistema ordinamentale. Nel tempo in cui viviamo non può negligersi come diverse componenti della realtà sociale siano strettamente dipendenti da un corretto funzionamento dei bilanci. La loro redazione non può che avvenire nel segno del massimo grado di trasparenza ed intellegibilità, tale da consentire ai cives un controllo concreto ed effettivo delle dinamiche economiche in cui sono coinvolti. Gli artt. 2621 e 2622 c.c. sanzionano condotte illecite anche allorquando esse non assurgono a rilievo penale. Siffatti precetti cristallizzano profili d’interesse generale: la falsa rappresentazione che concretamente induce altri in errore nient’altro è che una condotta abusiva perpetrata dal redattore del bilancio che preclude un corretto svolgimento del potere di controllo. Sì che, il tasso elevato di riprovevolezza della condotta legittima un rimedio che superi le soglie della mera risarcibilità. Ciò è altresì giustificabile ad onta della plurioffensività dell’evento lesivo. L’illecito sortisce conseguenze fortemente negative non già sul mero funzionamento della compagine societaria uti singuli considerata, bensì sull’interesse generale al corretto funzionamento del mercato.
2022
Buon Costume; interesse generale al corretto funzionamento del mercato; falso in bilancio; danno da reato; funzione sanzionatoria della responsabilità civile.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.11770/392238
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