La sentenza della Corte di Cassazione n. 3873 del 2018 compone un contrasto giurisprudenziale esistente in seno alla Corte tra due orientamenti: il primo fondato sulla disciplina dell’accessione, il secondo su quella della comunione, entrambi volti a regolare l’assegnazione della proprietà della costruzione realizzata sul fondo comune da uno solo dei comproprietari senza il consenso degli altri contitolari. Il Supremo Collegio risolve la questio iuris aderendo al primo indirizzo ed afferma che laddove il comproprietario realizzi una costruzione sul suolo comune in difetto di un accordo traslativo della proprietà del suolo o costitutivo di un diritto reale su di esso, gli altri comproprietari potranno esercitare lo ius tollendi, sempre che non abbiano prestato un consenso esplicito o implicito all’edificazione, o abbiano mostrato tolleranza verso la costruzione, non reagendo per un congruo periodo di tempo all’abuso e cosí facendo sorgere l’affidamento del costruttore sul sopravvenuto consenso implicito del compartecipe alla comunione.
La tolleranza del comproprietario all’edificazione impedisce l’esercizio dello ius tollendi e importa la partecipazione alle spese
giuseppe murgolo
2021-01-01
Abstract
La sentenza della Corte di Cassazione n. 3873 del 2018 compone un contrasto giurisprudenziale esistente in seno alla Corte tra due orientamenti: il primo fondato sulla disciplina dell’accessione, il secondo su quella della comunione, entrambi volti a regolare l’assegnazione della proprietà della costruzione realizzata sul fondo comune da uno solo dei comproprietari senza il consenso degli altri contitolari. Il Supremo Collegio risolve la questio iuris aderendo al primo indirizzo ed afferma che laddove il comproprietario realizzi una costruzione sul suolo comune in difetto di un accordo traslativo della proprietà del suolo o costitutivo di un diritto reale su di esso, gli altri comproprietari potranno esercitare lo ius tollendi, sempre che non abbiano prestato un consenso esplicito o implicito all’edificazione, o abbiano mostrato tolleranza verso la costruzione, non reagendo per un congruo periodo di tempo all’abuso e cosí facendo sorgere l’affidamento del costruttore sul sopravvenuto consenso implicito del compartecipe alla comunione.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


