Moving from a case handled by the Milan Public Prosecutor’s Office, the essay analyzes the legal vacuum on poena naturalis (natural punishment) in the Italian legal system. It is shown that Art. 131 bis of the Criminal Code, used by the public prosecutor to request dismissal, but unsuitable, is an inadequate tool for managing objectively serious events, for which punishability is rendered superfluous by the suffering already endured by the offender. The solution, pending a reform, lies not in forcing existing norms, but in using already established hermeneutic tools. Through a parallelism with the principle of offensiveness and personality of criminal responsibility by enhancing the constitutional principles of proportionality and humanity (Art. 27 of the Constitution), it is argued that the judge has the power and duty to disapply the sanction, even by derogating from the minimum sentencing guidelines, when it is useless and inhumane.

Muovendo da un caso trattato dalla Procura di Milano, il saggio analizza il vuoto normativo sulla poena naturalis nell’ordinamento italiano. Si sostiene che l’art. 131-bis c.p., utilizzato dal P.M. per chiedere l’archiviazione, è uno strumento inadeguato per gestire fatti oggettivamente gravi, la cui punibilità è resa superflua dalla sofferenza già patita dal reo. La soluzione, in attesa di una riforma, non risiede nel forzare norme esistenti, però inadatte, ma nell’utilizzare strumenti ermeneutici già consolidati. Attraverso un parallelismo con i princìpi di offensività e personalità della responsabilità penale, valorizzando i princìpi costituzionali di proporzionalità e umanità (art. 27 Cost.), si sostiene che il giudice abbia il potere-dovere di “disapplicare” la sanzione, derogando ai minimi edittali, quando essa risulti inutile e disumana.

Il dolore di una madre, il dubbio di un PM: un altro caso che interroga sulla pena naturale in Italia, in Diritto penale e processo

morena gallo
2026-01-01

Abstract

Moving from a case handled by the Milan Public Prosecutor’s Office, the essay analyzes the legal vacuum on poena naturalis (natural punishment) in the Italian legal system. It is shown that Art. 131 bis of the Criminal Code, used by the public prosecutor to request dismissal, but unsuitable, is an inadequate tool for managing objectively serious events, for which punishability is rendered superfluous by the suffering already endured by the offender. The solution, pending a reform, lies not in forcing existing norms, but in using already established hermeneutic tools. Through a parallelism with the principle of offensiveness and personality of criminal responsibility by enhancing the constitutional principles of proportionality and humanity (Art. 27 of the Constitution), it is argued that the judge has the power and duty to disapply the sanction, even by derogating from the minimum sentencing guidelines, when it is useless and inhumane.
2026
Muovendo da un caso trattato dalla Procura di Milano, il saggio analizza il vuoto normativo sulla poena naturalis nell’ordinamento italiano. Si sostiene che l’art. 131-bis c.p., utilizzato dal P.M. per chiedere l’archiviazione, è uno strumento inadeguato per gestire fatti oggettivamente gravi, la cui punibilità è resa superflua dalla sofferenza già patita dal reo. La soluzione, in attesa di una riforma, non risiede nel forzare norme esistenti, però inadatte, ma nell’utilizzare strumenti ermeneutici già consolidati. Attraverso un parallelismo con i princìpi di offensività e personalità della responsabilità penale, valorizzando i princìpi costituzionali di proporzionalità e umanità (art. 27 Cost.), si sostiene che il giudice abbia il potere-dovere di “disapplicare” la sanzione, derogando ai minimi edittali, quando essa risulti inutile e disumana.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.11770/396297
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