Sul solco di un orientamento consolidato, la Corte di Cassazione continua a coltivare un’idea molto rigida della necessaria identità tra oggetto del contratto preliminare e oggetto della domanda e della sentenza di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. Esigere, tuttavia, la perfetta sovrapponibilità tra i due oggetti conduce talora ad escludere l’esperibilità della tutela costitutiva in casi di nei quali l’oggetto di essa è solo quantitativamente, ma non qualitativamente, diverso da quello del contratto. È questo il caso della vendita cumulativa, là dove il promissario acquirente opti per la pronuncia costitutiva del trasferimento in relazione solo ad alcune e non a tutte le unità immobiliari oggetto di preliminare, perfino nell’ipotesi in cui si verta in promessa di vendita di immobili da costruire, nella quale non è raro riscontrare divergenze tra quanto descritto nel contrattoe quanto effettivamente realizzato. Inoltre, proprio la disciplina sui requisiti dell’oggetto del preliminare di vendita di immobile da costruire consente di argomentare in ordine alla necessità che il giudice interpreti secondo buona fede la relativa clausola, al fine di mettere a disposizione del promissario acquirente, parte debole del rapporto, il piú ampio spettro di strumenti di tutela atti a soddisfare al meglio l’interesse eventualmente leso.

Sulla esecuzione in forma specifica del preliminare di vendita cumulativa di immobili in edificio da costruire.

Alberto Criscuolo
2024-01-01

Abstract

Sul solco di un orientamento consolidato, la Corte di Cassazione continua a coltivare un’idea molto rigida della necessaria identità tra oggetto del contratto preliminare e oggetto della domanda e della sentenza di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. Esigere, tuttavia, la perfetta sovrapponibilità tra i due oggetti conduce talora ad escludere l’esperibilità della tutela costitutiva in casi di nei quali l’oggetto di essa è solo quantitativamente, ma non qualitativamente, diverso da quello del contratto. È questo il caso della vendita cumulativa, là dove il promissario acquirente opti per la pronuncia costitutiva del trasferimento in relazione solo ad alcune e non a tutte le unità immobiliari oggetto di preliminare, perfino nell’ipotesi in cui si verta in promessa di vendita di immobili da costruire, nella quale non è raro riscontrare divergenze tra quanto descritto nel contrattoe quanto effettivamente realizzato. Inoltre, proprio la disciplina sui requisiti dell’oggetto del preliminare di vendita di immobile da costruire consente di argomentare in ordine alla necessità che il giudice interpreti secondo buona fede la relativa clausola, al fine di mettere a disposizione del promissario acquirente, parte debole del rapporto, il piú ampio spettro di strumenti di tutela atti a soddisfare al meglio l’interesse eventualmente leso.
2024
esecuzione; preliminare; vendita.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.11770/414578
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