La disciplina del piano del consumatore, nell’àmbito della composizione della crisi da sovraindebitamento, assegna al Tribunale, in sede di omologa, un pregnante controllo sul piano attraverso lo strumento del giudizio di meritevolezza del debitore. Alla luce di una concezione non esclusivamente patrimonialistica delle nozioni di credito e di insolvenza – dunque di una concezione personalistica della meritevolezza – il Giudice, nell’esprimere tale valutazione, dovrà pronunciarsi sulla ragionevole prospettiva di adempimento da parte del consumatore al momento della assunzione dell’obbligazione. Tutto ciò non soltanto in relazione alle di lui capacità patrimoniali, ma anche in relazione a circostanze personali che, incidendo in modo determinante sulle scelte del debitore, escludono che si possa affermare che egli si sia condotto colpevolmente (mala fede, frode o colpa grave). Inoltre, sempre ai fini del giudizio di meritevolezza, si dovrà apprezzare la condotta dei soggetti finanziatori, troppo spesso inosservanti degli obblighi di corretta informazione loro imposti dalla legge nonché negligenti rispetto alle corrette valutazioni sul merito creditizio.
Meritevolezza del debitore e merito creditizio. L’omologa del piano del consumatore nella nuova disciplina del sovraindebitamento.
Alberto Criscuolo
2022-01-01
Abstract
La disciplina del piano del consumatore, nell’àmbito della composizione della crisi da sovraindebitamento, assegna al Tribunale, in sede di omologa, un pregnante controllo sul piano attraverso lo strumento del giudizio di meritevolezza del debitore. Alla luce di una concezione non esclusivamente patrimonialistica delle nozioni di credito e di insolvenza – dunque di una concezione personalistica della meritevolezza – il Giudice, nell’esprimere tale valutazione, dovrà pronunciarsi sulla ragionevole prospettiva di adempimento da parte del consumatore al momento della assunzione dell’obbligazione. Tutto ciò non soltanto in relazione alle di lui capacità patrimoniali, ma anche in relazione a circostanze personali che, incidendo in modo determinante sulle scelte del debitore, escludono che si possa affermare che egli si sia condotto colpevolmente (mala fede, frode o colpa grave). Inoltre, sempre ai fini del giudizio di meritevolezza, si dovrà apprezzare la condotta dei soggetti finanziatori, troppo spesso inosservanti degli obblighi di corretta informazione loro imposti dalla legge nonché negligenti rispetto alle corrette valutazioni sul merito creditizio.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


