Sul piano della tutela, sia le denominazioni d’origine che le indicazioni geografiche sono tra loro assimilabili, in quanto rappresentano veri e propri diritti di proprietà industriale, protetti in quanto tali. Norme speciali, peraltro, coordinano questa forma di tutela anche con le disposizioni sull’uso di nomi geografici come marchi, sia individuali che collettivi, così permettendo di raggiungere risultati soddisfacenti

PROTEZIONE DELLE STG NELL’UE: QUALI LE NOVITÀ ALLA LUCE DEL REGOLAMENTO (UE) 2024/1143?

Francesco Torchia
2025-01-01

Abstract

Sul piano della tutela, sia le denominazioni d’origine che le indicazioni geografiche sono tra loro assimilabili, in quanto rappresentano veri e propri diritti di proprietà industriale, protetti in quanto tali. Norme speciali, peraltro, coordinano questa forma di tutela anche con le disposizioni sull’uso di nomi geografici come marchi, sia individuali che collettivi, così permettendo di raggiungere risultati soddisfacenti
2025
Denominazioni d’origine; indicazioni geografiche; Specialità tradizionali garantite; DOP; IGP; STG; proprietà industriale; concorrenza; turismo
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.11770/416157
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