La negazione del danno non patrimoniale da perdita dell’animale d’affezione – periodicamente riaffermata dalla Corte di Cassazione –, oltre a rispondere ad una risalente ed ormai superata concezione patrimonialistica dei rapporti civili, si pone in netto contrasto sia con gli indirizzi normativi che riconoscono nella «relazione affettiva» tra uomo e animale un importante fattore di completamento e di realizzazione della personalità incidente sulla qualità della vita umana; sia con il carattere «aperto» dell’art. 2 cost., funzionale ad assicurare la tutela «integrale» della persona in tutte le sue componenti dignitarie e relazionali, nella fisionomia che esse assumono nel dinamismo del sistema ordinamentale, alla luce dell’evoluzione della coscienza sociale.
L’insostenibile «patrimonializzazione» dell’«essere». La Cassazione e l’irrisarcibilità del danno non patrimoniale da perdita dell’animale d’affezione
P Laghi
2020-01-01
Abstract
La negazione del danno non patrimoniale da perdita dell’animale d’affezione – periodicamente riaffermata dalla Corte di Cassazione –, oltre a rispondere ad una risalente ed ormai superata concezione patrimonialistica dei rapporti civili, si pone in netto contrasto sia con gli indirizzi normativi che riconoscono nella «relazione affettiva» tra uomo e animale un importante fattore di completamento e di realizzazione della personalità incidente sulla qualità della vita umana; sia con il carattere «aperto» dell’art. 2 cost., funzionale ad assicurare la tutela «integrale» della persona in tutte le sue componenti dignitarie e relazionali, nella fisionomia che esse assumono nel dinamismo del sistema ordinamentale, alla luce dell’evoluzione della coscienza sociale.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.